31.01.10
Norme Tecniche per le Costruzione – Circolare del 11/12/09

Nella circolare dell’11/12/09,in primo luogo il Ministero ricorda che il 30 giugno 2009, per effetto del DL 39/2009, convertito nella Legge 77/2009, è terminato il regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni e pertanto, dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l’applicazione delle nuove NTC.L’obbligatorietà di applicazione delle nuove norme – afferma la Circolare – ha reso necessari ulteriori chiarimenti sul regime degli interventi, in particolare per quanto riguarda il discrimine dell’obbligatorietà di applicazione per le costruzioni di natura privatistica. Alle iniziative private – spiega il Ministero – viene applicata sin da subito la nuova disciplina perché esse presentano “maggiori criticità progettuali ed esecutive” rispetto alle iniziative pubbliche. Quindi, mentre per i lavori pubblici il momento di discrimine tra l’utilizzo della vecchia e della nuova normativa viene individuato nell’affidamento dei lavori o nell’avvio della progettazione definitiva o esecutiva, nelle costruzioni private tale momento discriminante viene individuato nell’inizio della costruzione dell’opera o dell’infrastruttura. Dovendo individuare, anche per le iniziative private, un momento certo ed incontestabile per poter parlare di inizio delle costruzioni, tale momento è quello dell’avvenuto deposito, ai sensi degli articoli 65 e 93 del Dpr 380/2001, presso i competenti uffici comunali. Sempre con riguardo ai lavori di natura privatistica, la Circolare fornisce ulteriori precisazioni nel caso si ricorra ad una variante in corso d’opera. Anche qui l’elemento discriminante è la presenza di modifiche sostanziali dell’organismo architettonico, che implicano un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell’opera. In ogni caso, non è ammesso che le varianti, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione strutturale, riducano le caratteristiche prestazionali dell’opera, in particolare la sua stabilità. Pertanto, solo nei casi di varianti che comportino modifiche sostanziali dell’organismo architettonico, dovranno essere integralmente applicate le nuove NTC, nel senso che dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme, o una nuova progettazione strutturale dell’intero organismo costruttivo. La figura professionale competente a valutare se la variante è sostanziale non può che essere il progettista strutturale dell’opera. Per tali varianti, potrà essere utilizzata la previgente normativa tecnica solo se il deposito del progetto di variante sia avvenuto entro il 30 giugno 2009. Infine, per le costruzioni e le infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, da realizzarsi da parte di amministrazioni e altri soggetti ed enti tenuti al rispetto di procedure di evidenza pubblica, qualora i lavori siano stati affidati o i progetti definitivi o esecutivi siano stati avviati prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo.


 




 
 
 
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