Nella circolare dell’11/12/09,in primo luogo il
Ministero ricorda che il 30 giugno 2009, per effetto del
DL 39/2009, convertito nella Legge 77/2009, è terminato
il regime transitorio per l’operatività della
revisione delle norme tecniche per le costruzioni e pertanto,
dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l’applicazione
delle nuove NTC.L’obbligatorietà di applicazione
delle nuove norme – afferma la Circolare –
ha reso necessari ulteriori chiarimenti sul regime degli
interventi, in particolare per quanto riguarda il discrimine
dell’obbligatorietà di applicazione per le
costruzioni di natura privatistica. Alle iniziative private
– spiega il Ministero – viene applicata sin
da subito la nuova disciplina perché esse presentano
“maggiori criticità progettuali ed esecutive”
rispetto alle iniziative pubbliche. Quindi, mentre per
i lavori pubblici il momento di discrimine tra l’utilizzo
della vecchia e della nuova normativa viene individuato
nell’affidamento dei lavori o nell’avvio della
progettazione definitiva o esecutiva, nelle costruzioni
private tale momento discriminante viene individuato nell’inizio
della costruzione dell’opera o dell’infrastruttura.
Dovendo individuare, anche per le iniziative private,
un momento certo ed incontestabile per poter parlare di
inizio delle costruzioni, tale momento è quello
dell’avvenuto deposito, ai sensi degli articoli
65 e 93 del Dpr 380/2001, presso i competenti uffici comunali.
Sempre con riguardo ai lavori di natura privatistica,
la Circolare fornisce ulteriori precisazioni nel caso
si ricorra ad una variante in corso d’opera. Anche
qui l’elemento discriminante è la presenza
di modifiche sostanziali dell’organismo architettonico,
che implicano un sostanziale mutamento del comportamento
statico globale dell’opera. In ogni caso, non è
ammesso che le varianti, qualora si configurino come una
nuova e diversa progettazione strutturale, riducano le
caratteristiche prestazionali dell’opera, in particolare
la sua stabilità. Pertanto, solo nei casi di varianti
che comportino modifiche sostanziali dell’organismo
architettonico, dovranno essere integralmente applicate
le nuove NTC, nel senso che dovrà essere effettuata
una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto
variato, con le nuove norme, o una nuova progettazione
strutturale dell’intero organismo costruttivo. La
figura professionale competente a valutare se la variante
è sostanziale non può che essere il progettista
strutturale dell’opera. Per tali varianti, potrà
essere utilizzata la previgente normativa tecnica solo
se il deposito del progetto di variante sia avvenuto entro
il 30 giugno 2009. Infine, per le costruzioni e le infrastrutture
pubbliche o di interesse pubblico, da realizzarsi da parte
di amministrazioni e altri soggetti ed enti tenuti al
rispetto di procedure di evidenza pubblica, qualora i
lavori siano stati affidati o i progetti definitivi o
esecutivi siano stati avviati prima del 1° luglio
2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata
per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione
dei lavori e all’eventuale collaudo.