Ecco alcune delle principali innovazioni e modifiche
rispetto alla Direttiva 98/37/CE: - modifiche alla Direttiva
ascensori: la nuova Direttiva Macchine comprende anche
un articolo specifico destinato a introdurre modifiche
di allineamento per la Direttiva 95/16/CE, concernente
gli ascensori. Ad esempio una categoria di prodotti, gli
apparecchi di sollevamento che non si spostano lungo guide
rigide, uscirà dal campo d’applicazione della
Direttiva Ascensori ed entrerà in quello della
Macchine e gli apparecchi di sollevamento con velocità
di spostamento non superiore a 0,15 m/s sono esclusi dalla
Direttiva Ascensori (Es. piattaforme elevatrici) e ricadono
nella Direttiva Macchine;- il confine con la Direttiva
Bassa Tensione: questo confine ora è chiarito.
La distinzione non verrà più fatta sulla
base del ‘rischio principale’. La nuova Direttiva
Macchine elenca 6 categorie di macchine elettriche soggette
alla Direttiva Bassa Tensione - per altre macchine elettriche,
gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione
si applicano per i rischi elettrici, ma gli obblighi riguardanti
le dichiarazioni di conformità e la messa sul mercato
sono governati dalla Direttiva Macchine;- modifiche al
campo di applicazione e alle definizioni di “macchina”.
La nuova definizione esprime meglio l’idea di impianto,
che deve essere conforme quanto le parti che lo compongono;
- modifiche alle definizioni di “componente di sicurezza”:
anche in questo caso la definizione è più
precisa e chiara rispetto alla direttiva 98/37/CE;- la
definizione di “quasi macchine”: insiemi che
costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non
sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata.
Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere
incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre
quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina
disciplinata dalla presente direttiva; - l’allegato
IV: l’elenco delle macchine che la Commissione ritiene
essere le più pericolose è stato oggetto
di diverse modifiche redazionali, destinate a rendere
più univoca l’individuazione di queste rispetto
alle altre. Entrano a far parte dell’Allegato IV
gli apparecchi portatili a carica esplosiva, tipo le cosiddette
pistole spara chiodi, mentre risultano eliminate dall’elenco
le macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici
ed i blocchi logici per comando di avviamento a due mani;-
procedure per la valutazione della conformità:
la direttiva a) elimina il semplice deposito del Fascicolo
Tecnico a un organismo notificato senza che questo preveda
alcuna verifica; b) elimina il ricorso all’ esame
del Fascicolo Tecnico da parte di un organismo notificato,
conservando, però, la possibilità per il
fabbricante di un processo di fabbricazione documentato
e controllato internamente; c) introduce , quale alternativa
per il fabbricante, la garanzia di qualità completa,
tramite la quale il medesimo istituisce nella propria
azienda un sistema di qualità approvato per la
progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale
e le prove. Il sistema di qualità viene sottoposto
a sorveglianza da parte di un organismo notificato.Oltre
a ulteriori modifiche in merito a salvaguardia dei posti
di comando e istruzioni per l’uso, riguardo ai Requisiti
essenziali di sicurezza, elencati nell’Allegato
I, il progetto della nuova Direttiva Macchine ricalca
abbastanza da vicino quelli dell’attuale Direttiva
98/37/CE.Tuttavia riguardo a questo tema si evidenziano
le seguenti novità:- arresto operativo: se, per
motivi operativi, è necessario un comando di arresto
che non interrompe l'alimentazione degli azionatori, la
condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta;-
rumori e vibrazioni: è stato aggiunto il concetto
che il livello dell'emissione di rumore/vibrazioni può
essere valutato in riferimento ai dati comparativi di
emissione di macchine simili; inoltre la dichiarazione
sulla potenza acustica emessa dalla macchina (da riportare
sulle istruzioni) è necessario quando il livello
di pressione supera gli 80 dB(A);- tre nuovi Requisiti
essenziali di sicurezza al punto 1: in parte già
contenuti in altri punti della vecchia direttiva.
Guida al confronto fra la nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE)
e la Direttiva 98/37/CE
Decreto Legislativo n°17 27 Gennaio 2010: attuazione
della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori